1 PRECOMPILA ZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – INVIO ALL’AGEN¬ZIA DEL¬LE ENTRATE DI ULTERIORI DATI RELATIVI AGLI ONERI DETRAIBILI
In attuazione dell’art. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, con il DM 1.12.2016 (pubblicato sul¬la G.U. 20.12.2016 n. 296) sono stati previsti nuovi obblighi di comunicazione di da¬ti relativi agli oneri detraibili, da utilizzare per implementare la precompilazione delle di¬chia¬razioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF).
Nello specifico, è stata pre¬vista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate an¬che dei dati riguardanti:
• le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener¬¬getica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
• i rimborsi delle spese universitarie.
Con i provv. 27.1.2017 n. 19949 e 19969, l’Agenzia delle Entrate:
• ha stabilito le modalità attuative per la trasmissione telematica delle suddette comuni¬ca-zioni;
• ha approvato le relative specifiche tecniche.
1.1 DECORRENZA
I nuovi obblighi di comunicazione si applicano a partire dai dati relativi al 2016, in modo da essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15.4.2017.
1.2 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE SPESE PER INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI
Gli amministratori di condominio devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate una comuni¬cazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento:
• agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione ener¬getica, effet¬tuati sulle parti co¬mu¬¬ni di edifici residenziali;
• all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti co¬muni dell’immobile og¬get¬to di ristrutturazione.
Nella comunicazione devono essere indicate:
• la tipologia dell’intervento;
• l’importo complessivo delle spese per ogni intervento;
• le quote di spesa attribuite ai singoli condòmini nell’ambito di ciascuna unità im¬mo¬¬biliare, specificando se il pagamento è interamente avvenuto al 31 dicembre dell’anno di riferimento oppure no;
• i dati di identificazione dell’unità immobiliare;
• il codice fiscale del soggetto (persona fisica) al quale è stata attribuita la spesa, salvo situazioni particolari (es. proprietà indefinita per contenzioso sull’eredità);
• la tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa (es. proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario, comodatario).
Deve essere predisposto un file per ogni condominio, contenente i dati relativi a tutti gli in¬terventi i cui pagamenti effettuati dall’amministratore sono avvenuti nell’anno di riferi¬mento.
Per ogni intervento, la presenza di un codice fiscale non valido determina lo scarto di tutti i record relativi al medesimo intervento.
Amministratori obbligati alla comunicazione
Gli amministratori di condominio obbligati alla comunicazione in esame sono quelli in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, anche se si tratta di condomìni fino ad otto condòmini (c.d. “condomìni minimi”).
In relazione alla comunicazione relativa al 2016, l’obbligo ricade quindi sull’amministra¬tore in carica al 31.12.2016.
Condomìni senza amministratore
Se, invece, nel “condominio minimo” non si è provveduto a nominare un ammini¬stra¬tore, l’obbligo di comunicazione in esame non si applica (i singoli condòmini non sono quindi tenuti alla trasmissione telematica).
1.3 COMUNICAZIONI RELATIVE AI RIMBORSI DELLE SPESE UNIVERSITARIE
I soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie devono trasmettere, con riferimento a ciascu¬no studente, una comunicazione contenente:
• i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente;
• l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.
Esclusioni
Non devono essere indicati nella suddetta comunicazione:
• i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4 del DPR 322/98, ad esempio le spese universitarie rimborsate dal datore di lavoro e indicate nella Certificazione Unica, in quanto già og¬getto di invio telematico all‘A¬gen¬zia delle Entrate;
• i rimborsi trasmessi dalle Università, statali e non statali, ai sensi del prece¬dente DM 13.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 22.1.2016 n. 17).
1.4 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate, esclusivamente in via telematica:
• direttamente da parte dei soggetti obbligati, mediante il servizio telematico En¬tratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telema¬tica delle dichiarazioni;
• oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti con¬ta¬bili, ecc.), comprese le società del gruppo, che devono essere designati come responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istru¬¬zioni, come previsto dagli artt. 29 e 30 del DLgs. 196/2003 (Codice per il trat¬tamento dei dati personali).
Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di con¬trollo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico de¬vo¬no avere dimensioni non superiori ai 3 MegaByte.
1.5 TERMINI DI COMUNICAZIONE
Le comunicazioni in esame devono essere effettuate entro il 28 febbraio dell’anno suc¬cessivo a quello di riferimento.
In relazione all’invio relativo al 2016, il termine scade quindi il 28.2.2017.
1.6 TIPOLOGIE DI INVII
Gli invii possono essere:
• ordinari, con cui si trasmettono i dati richiesti; è possibile inviare più comu¬nica¬zioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento; i dati inviati in ogni comunica¬zione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli prece¬dentemente comunicati;
• sostitutivi, con i quali si opera la completa sostituzione di una comunicazione or¬dinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
• di annullamento, con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordi¬na¬ria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito positi¬vo dal si¬stema telematico; l’annullamento di una comunicazione sostitu¬tiva deter¬mina la cancellazione di tutti i dati in essa contenuti, senza ripristinare quelli della comu¬nicazione sostituita.
La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i previsti casi di scarto.
1.7 RICEVUTE DI TRASMISSIONE
L’Agenzia delle Entrate rilascia un’apposita ricevuta in via telematica, entro i cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione del file, salvo cause di forza maggiore.
1.8 RITRASMISSIONE DEI FILE SCARTATI
Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro il previsto termine, il soggetto ob¬bli¬gato deve effettuare un nuovo invio ordinario:
• entro il predetto termine;
• ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
1.9 CORREZIONE DEI DATI TRASMESSI
Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi, il soggetto obbligato deve effet¬tuare un ulteriore invio ordi¬nario, contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali se¬gnalati:
• entro il previsto termine;
• ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Negli altri casi, la correzione dei dati trasmessi deve essere effettuata entro i cinque gior¬ni successivi alla scadenza; entro tale termine occorre procedere all’eventuale an¬nul¬lamento dei dati trasmessi.
1.10 REGIME SANZIONATORIO
L’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è soggetta all’ap¬plicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:
• senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
• con un massimo però di 50.000,00 euro.
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la san¬zio¬ne è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.
Per il primo anno di applicazione del nuovo obbligo, non si fa luogo all’applicazione del¬le suddette sanzioni in caso:
• di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
• oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’in¬debita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precom¬pilata”.
Nei casi di errata comunicazio¬ne dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:
• entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
• ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 gior¬¬ni successivi alla segnalazione stessa.
2 FABBRICATI RURALI – ISCRIZIONE AL CATASTO FABBRICATI – DOMANDA DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE – REGOLARIZZAZIONE
Con il comunicato stampa 16.1.2017 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it), l’elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni.
L’elenco è raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Aggiornare dati cata¬stali e ipotecari > Fabbricati rurali.
2.1 OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI
L’art. 13 co. 14-ter del DL 6.12.2011 n. 201, con¬v. L. 22.12.2011 n. 214, ha infatti previsto che, entro il 30.11.2012, i titolari di diritti reali sugli immobili rurali dovessero dichiarare al Catasto edilizio urbano i fabbricati rurali già iscritti al Catasto dei terreni.
2.2 REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA CON SANZIONI RIDOTTE
Chi non ha dichiarato entro il termine del 30.11.2012 tali immobili al Catasto fabbricati può ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo del ravvedimento operoso, così come modificato dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), provvedendo autonomamente all’iscrizione in Catasto e beneficiando in tal modo della diminuzione delle sanzioni.
A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà pre¬sen¬tare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate – Territorio:
• l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo);
• la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
In mancanza della dichiarazione di aggiornamento, gli Uffici provinciali-Territorio del¬l’A¬gen¬zia delle Entrate procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto ina¬dempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.
2.3 FABBRICATI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI ACCATASTAMENTO
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
• manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
• serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
• vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni;
• manufatti isolati privi di copertura;
• tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
• manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
• fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
• fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).
3 LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – APPROVAZIONE DELLE
RE¬¬TRI¬BUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2017
Con il DM 22.12.2016, pubblicato sulla G.U. 19.1.2017 n. 15, sono state approvate le re¬tri¬buzioni convenzionali applicabili nel 2017 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.
3.1 RILEVANZA AI FINI FISCALI
Ai fini fiscali, le re¬tri¬buzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti con¬dizioni:
• siano fiscalmente residenti in Italia;
• prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclu¬si¬vo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero;
• soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a ca¬val¬lo” di due anni solari.
La disciplina in esame non si applica, invece:
• ai dipendenti in trasferta;
• oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che pre¬veda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.
3.2 RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI
Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori ita¬liani che prestano l’attività all’estero:
• in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
• oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contempla¬te negli accordi esistenti.
Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale
Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora vi siano accordi che consentano il mante¬ni¬mento della copertura assicu¬rativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della terri¬to¬ria¬lità, i datori di lavoro de¬vo¬no assumere come parametro per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’e¬stero, in quanto non è applicabile l’equipa¬ra¬zio¬ne della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.
In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni con¬ven¬zionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:
• tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al concetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di signi¬ficato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “re¬si¬denza” non rileva;
• ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’in¬giu¬stificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previ¬den¬ziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quel¬lo indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno an¬che della posizione previdenziale dei dipendenti.
4 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – IMPORTI PER IL 2017 E TER-MINI DI PAGAMENTO
L’INPS, con la circ. 31.1.2017 n. 22, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2017 dagli iscritti alle Gestioni arti¬gia¬ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2016.
4.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2017 è quindi pari al 23,55%.
Tale aliquota è ridotta al 20,55%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette ali¬quo¬te sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
• al 24,55%;
• ovvero al 21,55%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
4.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI
Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2017 è quindi pari al 23,64%, poiché com¬¬¬prende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività.
Tale aliquota è ridotta al 20,64%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
Per il reddito eccedente 46.123,00 euro (limite che è rimasto invariato), le suddette ali¬quote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
• al 24,64%;
• ovvero al 21,64%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
4.3 RIDUZIONI PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI
Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
4.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
4.5 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2017
Il minimale di reddito per il 2017, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro (limite che è rimasto invariato).
4.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2017
Il mas¬si¬ma¬le di reddito per il 2017, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
• a 76.872,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
• ovvero a 100.324,00 euro (limite che è rimasto invariato), per coloro che non han¬no anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successiva¬mente a tale data.
4.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
• il 16.5.2017, il 21.8.2017, il 16.11.2017 e il 16.2.2018, per quanto concerne il ver¬samento delle quattro ra¬te dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
• i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2016, primo e secondo acconto 2017.
5 DETRAZIONE D’IMPOSTA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – EFFETTUAZIONE DEI BONIFICI ANCHE MEDIANTE GLI “ISTITUTI DI PAGAMENTO”
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 20.1.2017 n. 9, ha chiarito che sono ammessi anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso i c.d. “Istituti di pagamento”, oltre che presso le banche e le Poste, al fine di fruire delle detrazioni d’imposta per le spese di:
• recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR e successive modifiche ed integrazioni;
• riqualificazione energetica degli edifici, ai sensi dell’art. 1 co. 344-347 della L. 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
5.1 DEFINIZIONE DI “ISTITUTI DI PAGAMENTO”
Gli “Istituti di pagamento” sono stati introdotti nel DLgs. 1.9.93 n. 385 (Testo Unico Bancario, TUB) dal DLgs. 27.1.2010 n. 11.
In particolare, secondo l’art. 1 co. 2 lett. h-sexies) del TUB, si tratta dei soggetti diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d’Italia a prestare sul mercato servizi come la ge¬stione di un conto, l’esecuzione di pagamenti tramite bonifico, l’emissione e ricarica di carte di pagamento e money transfer.
5.2 EFFETTUAZIONE DEI BONIFICI TRAMITE GLI “ISTITUTI DI PAGAMENTO”
I contribuenti interessati a fruire delle detrazioni d’imposta in esame possono quindi effettuare i bonifici di pagamento delle relative spese anche tramite un “Istituto di paga¬mento”, nel rispetto dei requisiti richiesti:
• dall’art. 1 del DM 18.2.98 n. 41, in relazione agli interventi di recupero del patri¬mo¬¬nio edilizio;
• dall’art. 4 del DM 19.2.2007, in relazione agli interventi di riqualificazione ener¬ge¬tica degli edifici, con riferimento ai soggetti non titolari di reddito d’impresa.
In tali casi, infatti, il bonifico deve contenere:
• la causale del versamento;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
5.3 ADEMPIMENTI DEGLI “ISTITUTI DI PAGAMENTO”
Per permettere ai contribuenti l’accesso alle citate agevolazioni fiscali, occorre inoltre che l’Istituto di pagamento assolva agli adempimenti stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2010.
Nello specifico, tali adempimenti attengono:
• all’obbligo di operare, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici di¬spo¬¬sti per le suddette spese agevolabili, la ritenuta a titolo di acconto ex art. 25 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. L. 30.7.2010 n. 122, attualmente pari all’8%;
• all’effettuazione del versamento della suddetta ritenuta;
• agli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta.
5.4 ULTERIORI CONDIZIONI AI FINI DEL BENEFICIO
Ai fini del riconoscimento della detrazione, occorre, ulteriormente, la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale:
• sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta;
• sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti.
6 INDENNIZZO PERCEPITO A FRONTE DI INVESTIMENTI IN BANCHE INSOLVENTI – ESCLUSIONE DAL REDDITO
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 12.1.2017 n. 3, ha esaminato la natura e il trattamento fiscale dell’indennizzo:
• percepito dagli obbligazionisti coinvolti nella risoluzione della Banca Popolare del¬l’Etruria e del Lazio, della Banca delle Marche, della Cassa di risparmio di Ferrara e della Cassa di risparmio della provincia di Chieti;
• erogato da un Fondo di solidarietà appositamente istituito.
6.1 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO
L’art. 1 co. 855-861 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha infatti previsto l’isti-tuzione di un Fondo di solidarietà per l’erogazione di prestazioni nei confronti di in¬ve¬sti¬tori in possesso, al 23.11.2015, di strumenti finanziari subordinati emessi dalle sud¬dette Banche.
L’accesso alle prestazioni in esame è riservato:
• agli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o colti¬vatori diretti;
• ai successori mortis causa.
Il DL 3.5.2016 n. 59, conv. L. 30.6.2016 n. 119, ha stabilito che gli investitori in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti possono beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà attraverso le seguenti modalità alternative:
• erogazione diretta da parte del Fondo a seguito della presentazione di apposita istanza; l’importo dell’indennizzo è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’ac¬qui¬¬sto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e delle spese connessi non¬ché del differenziale positivo tra il rendimento di tali strumenti finanziari e il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani;
• attivazione di una procedura arbitrale.
6.2 TRATTAMENTO FISCALE DELLE SOMME EROGATE
L’indennizzo forfetario in parola consiste nel ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, previsti dal DLgs. 58/98, per la prestazione di attività di investimento.
La misura, non essendo parametrata alla mancata percezione dei proventi, derivanti da¬gli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall’investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli, ha natura risarcitoria del danno subito dall’acquirente dei titoli.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate precisa che le somme percepite per effetto dell’indennizzo in questione non assumono rilevanza reddituale, in quanto erogate al fine esclusivo di reintegrare la perdita economica sofferta (c.d. “danno emer¬gente”).
Tale trattamento, secondo l’Agenzia, si applica anche alle somme erogate attraverso l’at¬ti¬vazione della procedura arbitrale, alternativa all’erogazione diretta.
7 ENERGIA ELETTRICA PER USO DOMESTICO – RESIDENZA SANITARIA ASSI-STENZIALE GESTITA DA UNA ONLUS – NON APPLICABILITÀ DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA
Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 19.1.2017 n. 8, le somministrazioni di energia elettrica, effettuate nei confronti di fondazioni ONLUS che gestiscono residenze sani¬tarie assistenziali (RSA) percependo dagli utenti un corrispettivo, non sono assogget¬tate all’aliquota IVA ridotta del 10%, ma a quella ordinaria del 22%.
Affinché sussista l’uso “domestico” della fornitura d’energia, infatti, è necessario che la stessa non sia utilizzata nell’esercizio di imprese o nell’effettuazione di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se esenti.
7.1 CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA
Il n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% per le forniture di energia elettrica per usi domestici.
Secondo la C.M. 7.4.99 n. 82, l’uso domestico sussiste non solo per la fornitura di energia nelle abitazioni a carattere familiare, ma anche:
• per l’impiego nell’ambito delle strutture a carattere collettivo e residenziale (es. caserme, scuole, case di riposo, ecc.);
• a condizione che i gestori delle strutture non utilizzino l’energia nell’esercizio di imprese o per prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, anche se esenti.
7.2 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD ONLUS
Nel caso di specie, l’energia elettrica è fornita a fondazioni ONLUS, accreditate o con¬venzionate, che gestiscono residenze sanitarie assistenziali (RSA). Per tale attività le ONLUS percepiscono un corrispettivo dagli utenti quale compartecipazione alle spese.
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% per la fornitura di energia elettrica per uso domestico in quanto:
• pur in presenza del carattere residenziale, l’energia elettrica è utilizzata nell’am¬bito di un’attività commerciale, dalla quale le ONLUS ricavano dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA, anche se esenti;
• non rilevano le disposizioni, in materia di imposte sui redditi, che escludono la natura commerciale delle attività esercitate da enti non commerciali e/o ONLUS.
8 DEFINIZIONE DI “NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE” AI FINI IVA
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.1.2017 n. 2, ha fornito l’interpretazione della nozione di “navi adibite alla navigazione in alto mare”, al fine di consentire la corretta applicazione del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72, previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative a tali mezzi.
8.1 NOZIONE DI “ALTO MARE”
Preliminarmente, viene precisato che con l’espressione “alto mare” si fa riferimento alla parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dall’art. 3 della Convenzione di Montego Bay del 10.12.82.
8.2 CONDIZIONI PER LA QUALIFICA DI “NAVE ADIBITA ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE”
Affinché le navi possano considerarsi “adibite alla navigazione in alto mare”:
• non è sufficiente che ne sia attestata la relativa abilitazione strutturale, fondata sui criteri della lunghezza o della stazza;
• è necessario, invece, che ne sia dimostrato l’effettivo e concreto utilizzo in “alto mare”.
Nello specifico, una nave può considerarsi “adibita alla navigazione in alto mare” a con¬di¬zione che, nell’anno precedente, essa abbia effettuato viaggi in “alto mare” in misura superiore al 70%.
Detta condizione deve essere verificata:
• per ciascun periodo d’imposta;
• sulla base di documentazione ufficiale.
Navi in fase di costruzione
Per le navi in fase di costruzione, o che non abbiano effettuato alcun viaggio, il regime di non imponibilità IVA può applicarsi, in via anticipata, sulla base di una dichiarazione dell’armatore in merito al futuro utilizzo in alto mare.
Resta ferma, tuttavia, la necessità di verificare, entro l’anno successivo al varo della nave, l’effettiva navigazione in alto mare per oltre il 70% dei viaggi.
Qualora la condizione non risulti verificata, occorrerà operare la variazione dell’imposta ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.
8.3 APPLICABILITÀ DELLA CONDIZIONE DI “NAVE ADIBITA ALLA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE”
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la condizione per cui la nave deve essere adibita alla navigazione in “alto mare”, ai fini dell’applicazione del regime di non impo¬nibilità IVA, concerne soltanto i tipi di nave menzionati nell’art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (“navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciale, industriale o della pesca”), e non anche le navi impie¬gate in operazioni di salvataggio o assistenza, ovvero adibite alla pesca costiera.
9 RIFORNIMENTO DI NAVI MEDIANTE INTERMEDIARI – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE
Con la ris. 9.1.2017 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle ope¬razioni di rifornimento di carburante (c.d. bunkeraggio) delle navi adibite alla navi¬ga¬zio¬ne in “alto mare”, nell’ipotesi in cui dette operazioni siano svolte tramite l’interme¬diazione di un “trader”.
9.1 CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO
Nel caso di specie, la cessione di prodotti petroliferi viene realizzata secondo il se¬guen¬te schema:
• l’armatore contatta un intermediario (“trader”), indicando la nave che necessita di rifornimento e la quantità approssimativa di carburante necessario, nonché il porto in cui la nave è ormeggiata;
• l’intermediario sceglie un fornitore ed effettua un ordine di carburante;
• la compagnia petrolifera provvede direttamente a immettere il carburante nel serbatoio della nave dell’armatore.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale operazione implica due distinti trasferimenti di pro¬prietà del carburante:
• dalla compagnia petrolifera all’intermediario;
• dall’intermediario all’armatore.
9.2 CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA
Con la risoluzione in argomento si afferma che entrambe le operazioni (ossia anche la cessione posta in essere dalla compagnia petrolifera nei confronti dell’intermediario) so¬no riconducibili alla disciplina di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72. Pertanto, sono sog¬gette al regime di non imponibilità ai fini IVA e concorrono alla formazione del plafond.
Tuttavia, il regime di non imponibilità trova applicazione a condizione che:
• la consegna del carburante sia effettuata direttamente dalla società petrolifera nel serbatoio della nave, non disponendo materialmente l’intermediario del car¬bu¬rante fornito;
• quest’ultima circostanza sia attestata dall’espletamento delle formalità doganali da parte della società petrolifera.
Tale interpretazione:
• supera l’orientamento precedentemente affermatosi nella prassi amministrativa, che limitava l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 8-bis del DPR 633/72, alle sole operazioni effettuate direttamente a favore degli armatori (cfr. R.M. 22.7.98 n. 85/E e ris. Agenzia delle Entrate 29.3.2002 n. 101 e 17.6.2002 n. 191);
• si conforma ai principi emersi nell’ambito della più recente giurisprudenza comu¬nitaria.
Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 3.9.2015 re¬la¬ti¬va alla causa C-526/13 (Fast Bunkering), le operazioni di rifornimento delle navi effet¬tuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio a favore degli armatori devono intendersi effettuate direttamente nei confronti degli armatori medesimi laddove:
• l’intermediario non si trovi in nessun momento nella condizione di disporre dei beni forniti;
• il trasferimento della proprietà all’intermediario si realizzi in seguito al carica¬mento (o al massimo in concomitanza con lo stesso).
10 CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO – CUMULABILITÀ CON GLI INCENTIVI COMUNITARI – CONDIZIONI
Con la ris. 25.1.2017 n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013, affermando che lo stesso è cumulabile con gli incentivi comunitari aventi ad oggetto i medesimi costi, purché complessivamente i benefici non superino i costi ammissibili.
10.1 FATTISPECIE
Nel caso di specie, una società operante nel settore delle energie rinnovabili realizza progetti di ricerca con il contributo dell’Unione Europea nell’ambito del “Programma Quadro” e del programma “Horizon 2020”.
Il contributo comunitario è determinato in una percentuale di costi direttamente affe¬rente i progetti (spese per il personale dipendente, subcontratti, materiali, attrezzature, ecc.) e in una percentuale di costi indiretti.
La società intende quindi avvalersi, per gli investimenti connessi alle attività di ricerca e sviluppo svolte, anche del credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013.
10.2 EVIDENZA DEI DATI PER LA VERIFICA DEL CUMULO
Secondo l’Agenzia delle Entrate, occorre evidenziare analiticamente i dati per la verifica del cumulo, distinguendo i “costi diretti” (per i quali potrebbe porsi il problema di cumulo) dai “costi indiretti” e individuando poi i costi rilevanti e non rilevanti ai fini del credito d’imposta, nonché l’importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.
10.3 CUMULABILITÀ
La risoluzione in esame chiarisce quindi che:
• se la somma degli incentivi comunitari correlati ai costi ammissibili e del credito d’im¬posta risulta minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente so¬ste¬nuta nel periodo d’imposta per il quale l’istante intende accedere all’age¬volazione, si potrà beneficiare del credito d’imposta per l’intero importo calcolato;
• nel caso, invece, di superamento del limite massimo (vale a dire il 100% dei costi so-stenuti), occorrerà ridurre corrispondentemente il credito d’imposta, in modo da garantire che tutti gli incentivi (fiscali e non) ricevuti per sovvenzionare gli inve¬sti¬menti in attività di ricerca e sviluppo non eccedano i costi complessivamente sostenuti eleggibili al credito d’imposta.
11 ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE CON IL LIECHTENSTEIN
È stato pubblicato sulla G.U. 25.1.2017 n. 20 il comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che attesta l’avvenuto scambio degli stru¬menti di ratifica dell’Accordo con il Principato del Liechtenstein sullo scambio di infor¬mazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, con conseguente entrata in vigore degli stessi dal 20.12.2016 (data di ricezione dell’ultima delle ratifiche).
L’Accordo e i relativi Protocolli sono stati firmati a Roma il 26.2.2015 e sono stati ratificati dall’Italia con la L. 3.11.2016 n. 210, pubblicata sulla G.U. 22.11.2016 n. 273.
11.1 SCAMBIO SU RICHIESTA
L’Accordo con il Liechtenstein si configura quale “mero” Accordo per lo scambio di infor¬mazioni ai fini fiscali (Tax Information Exchange Agreement, TIEA), non avendo i due Stati sottoscritto alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni, e contiene principi conformi all’art. 26 del modello OCSE. Pertanto, lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può rifiutarsi di darvi corso:
• né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di resi¬denza del percipiente);
• né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).
11.2 ENTRATA IN VIGORE
A seguito dell’entrata in vigore dell’Accordo, ciascun Stato può richiedere informazioni all’altro Stato con riferimento alla posizione fiscale dei propri residenti.
Queste richieste possono, però, avere ad oggetto solo atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia alla data della firma (26.2.2015) e ai periodi successivi, ma non a periodi precedenti.
12 DEPOSITO IN ITALIA DI SOCIETÀ NON RESIDENTE – INSUSSISTENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 17.1.2017 n. 4, ha fornito risposta ad un’istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all’art. 2 del DLgs. 147/2015, in relazione all’inve¬stimento di un gruppo multinazionale, volto, tra l’altro, alla creazione in Italia di un centro di immagazzinamento e distribuzione.
12.1 DEPOSITO DI MERCI APPARTENENTI ALL’IMPRESA
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate attengono, in primo luogo, all’eventuale qualifica¬zione in Italia di una stabile organizzazione della società estera a fronte della creazione di un centro di immagazzinamento e di distribuzione in Italia mediante l’uti¬lizzo di locali autorizzati quali depositi IVA, fiscali e doganali.
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea come il par. 3 dell’art. 5 della Convenzione stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza della società estera, alla lettera a), esclude dalla defini¬zione di stabile organizzazione, anche se l’attività è esercitata per il tramite di una sede fissa di affari, il caso in cui “si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di espo¬sizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa”.
Tale ipotesi negativa, secondo l’Agenzia, è verificata se nel centro di immagazzi¬na¬men¬to/deposito in Italia siano depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà della società estera. Per contro, si configurerebbe una stabile organizzazione nel caso in cui la società estera svolgesse anche attività di “deposito, di esposizione o di consegna di merci” di proprietà di altre imprese.
Pertanto, al fine di escludere la sussistenza di una stabile organizzazione, è necessario che nella sede fissa non siano svolte attività diverse da quelle di “deposito, di espo¬sizione o di consegna di merci”, quali ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini e di vendita dei prodotti.
12.2 DISCIPLINA IVA
Gli acquisti di beni da soggetti stabiliti in un altro Stato dell’Unione Europea, introdotti nel territorio dello Stato italiano in un deposito che non è utilizzato ai fini IVA, costitui¬scono acquisti intracomunitari a norma dell’art. 38 del DL 331/93. Se il soggetto non residente è identificato ai fini IVA in Italia, sarà tenuto all’applicazione dell’imposta con il meccanismo del reverse charge integrando la fattura emessa tramite la partita IVA attri¬buita dallo Stato membro di spedizione.
Per i beni che, invece, sono immessi nel deposito IVA vige il regime di sospensione del¬l’imposta ai sensi dell’art. 50-bis co. 4 lett. a) del DL 331/93. Per l’estrazione dei beni dal deposito, non dovrà essere assolta l’IVA ex art. 50-bis co. 4 lett. f) e g) nell’ipotesi in cui i beni siano ceduti con invio o trasporto in uno Stato dell’Unione Europea (confi¬gurando una cessione intracomunitaria) o al di fuori dell’Unione Europea (configurando una cessione all’esportazione).
13 AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” – COSTRUZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO SU UN TERRENO DI PROPRIETÀ – MANTENIMENTO
Con la ris. 26.1.2017 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
13.1
SEGUE AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
Si ricorda che, in presenza delle condizioni agevolative di “prima casa”, gli atti di trasferimento a titolo oneroso (a favore di persone fisiche) della proprietà o di diritti reali immobiliari su abitazioni di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9:
• se soggetti ad imposta di registro, scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 2% (con il minimo di 1.000,00 euro) e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro ciascuna;
• se soggetti ad IVA, scontano tale imposta con l’aliquota del 4%, l’imposta di registro fissa di 200,00 euro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna
13.2 DECADENZA PER ALIENAZIONE INFRAQUINQUENNALE
Si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”, in particolare, ove l’acquirente, prima di 5 anni dall’acquisto agevolato dell’abitazione, la trasferisca a titolo oneroso o gratuito. La decadenza, tuttavia, può essere evitata se, entro un anno dall’alienazione, il contribuente “proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
13.3 COSTRUZIONE SUL TERRENO
In passato, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito (ris. 16.3.2004 n. 44 e circ. 29.5.2013 n. 18) che l’acquisto di un terreno, operato entro un anno dall’alienazione infraquin¬quen¬nale della “prima casa”, evita la decadenza a condizione che entro il medesimo termine di un anno venga ad esistenza un edificio urbanisticamente rilevante (mura peri¬metrali, rustico e copertura, ex art. 2645-bis c.c.), che sia poi adibito ad abitazione principale.
L’Agenzia sembrava, quindi, ritenere che solo in presenza di un atto di acquisto di un ter¬reno, seguito tempestivamente dalla relativa costruzione, si potesse evitare la deca¬denza.
Nella ris. 13/2017, l’Amministrazione finanziaria, recependo un consolidato orienta¬mento giurisprudenziale (si vedano Cass. 24253/2015, Cass. 8847/2015, Cass. 18214/2016 e Cass. 13550/2016), ha chiarito che anche la costruzione di un’abitazione (di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9) su di un terreno già in proprietà dell’acquirente evita la decadenza dal beneficio, purché l’edificazione avvenga entro un anno e l’immobile sia idoneo ad essere adibito ad abitazione principale.
Pertanto, non rileva che il terreno su cui si procede alla costruzione fosse già nella tito¬larità del contribuente, purché egli proceda, entro un anno, alla costruzione di un edificio urbanisticamente rilevante (che, poi, adibirà ad abitazione principale).
14 RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLI¬CABILI AL PRIMO SE¬MESTRE 2017
In relazione al primo semestre 2017, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritar¬da¬¬to pa¬gamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei con¬fronti di Pubbliche Amministrazioni, rimangono stabiliti nella misura:
• del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;
• dell’8%, per le altre transazioni com¬merciali.
Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggio¬razioni.
Deroghe contrattuali
Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti;
• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
Tuttavia, occorre considerare che:
• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura supe¬riore.
SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO
6.2.2017 Credito d’imposta digitalizzazione Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour ope¬rator possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, la registrazione sul Portale dei Procedimenti del Mini¬stero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it), al fine di pre¬sen¬tare in via telematica le domande di concessione del credito d’imposta per la digitalizzazione:
• in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2016;
• a partire dalle ore 10.00 del 22.2.2017 e fino alle ore 16.00 del 28.2.2017 (rileva l’ordine cronolo¬gico di presentazione).
La registrazione può avvenire entro le ore 16.00 del 21.2.2017.
7.2.2017 Credito d’imposta riqualificazione alberghi Le strutture alberghiere possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l’invio telematico delle domande di con¬¬¬¬¬ces¬sio¬ne del credito d’imposta per interventi di riqua¬lifica¬zione:
• in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2016;
• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https:¬//procedimenti.beniculturali.gov.it).
Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 dell’8.2.2017; rileva l’ordine cronologico di pre¬sen¬tazione.
8.2.2017 Credito d’imposta riqualificazione alberghi Le strutture alberghiere devono presentare, entro le ore 16.00, le domande di concessione del credito d’im¬po¬sta per interventi di riqualificazione:
• in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2016;
• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https:¬//procedimenti.beniculturali.gov.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
9.2.2017 Comunicazione spese sanitarie I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strut¬ture sanitarie, op¬pure i soggetti dagli stessi dele¬gati, devono trasmet¬tere in via telema-tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016, nonché ai rim¬borsi effettuati nel 2016 per presta¬zioni non erogate o parzial¬mente ero¬gate:
• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del¬l’Eco¬nomia e delle Finanze;
• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF.
9.2.2017 Comunicazione spese veterinarie Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmet¬tere in via te¬lematica i dati relativi alle spese veterinarie soste¬nu¬te nel 2016, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com¬pagnia o per la pratica sportiva:
• al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del¬l’Eco¬nomia e delle Finanze;
• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2017 e REDDITI 2017 PF.
15.2.2017 Comunicazione rapporti finanziari Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmis¬sio¬ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:
• dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in re¬lazione all’anno 2016;
• mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
16.2.2017 Versamento IVA mensile I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
• liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2017;
• versare l’IVA a debito.
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu¬nica¬zione all’ufficio del¬le En¬tra¬te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento al¬l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applica¬zio¬ne degli in¬te¬¬res¬si, dell’IVA relativa ad operazioni de¬ri¬vanti da con¬tratti di subfornitura, qualora per il paga¬mento del prez¬zo sia stato pattuito un termine succes¬sivo alla con¬se¬gna del be¬ne o alla comunicazione del¬l’av¬¬venuta ese¬-cuzione del¬la prestazione di servizi.
16.2.2017 Versamento IVA quarto trimestre 2016 I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor¬ni¬to¬ri) devono:
• liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem¬¬¬bre 2016;
• versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in¬¬¬te¬¬ressi, al netto dell’eventuale acconto.
16.2.2017 Versamento ritenute
e addizionali I sostituti d’imposta devono versare:
• le ritenute alla fonte ope¬rate nel mese di gen¬naio 2017;
• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen¬naio 2017 sui redditi di lavoro dipendente e as¬similati.
16.2.2017 Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivaluta¬zioni del TFR maturate nel 2016.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta im¬posta sostitutiva il credito derivante dal versamento ne¬gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2017 Contributi INPS artigiani e commercianti I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel mi¬¬¬ni¬male di red¬dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre otto¬bre-dicem¬bre 2016.
Le informazioni per il versamento della contribuzione do¬¬¬vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ¬den¬¬¬zia¬le per artigiani e commercianti, attraverso il sito del¬l’INPS (www.inps.it).
16.2.2017
segue Premi INAIL Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni mo¬¬tivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017.
Versamento in autoliquidazione 2016/2017 dei premi or¬¬dinari e dei premi speciali unitari artigiani:
• in unica soluzione;
• oppure, in caso di opzione per il versamento ra¬tea¬¬le, della prima delle previste quattro rate, sen¬¬¬za maggiorazione di interessi.
21.2.2017 Credito d’imposta digitalizzazione Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator devono effettuare, entro le ore 16.00, la regi¬strazione sul Portale dei Procedimenti del Mini¬stero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it), al fine di pre¬sen¬tare in via telematica le domande di concessione del credito d’imposta per la digitalizzazione:
• in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2016;
• a partire dalle ore 10.00 del 22.2.2017 e fino alle ore 16.00 del 28.2.2017 (rileva l’ordine cro¬no¬lo¬gico di presentazione).
22.2.2017 Credito d’imposta digitalizzazione Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour ope¬ra¬tor possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l’in¬vio telematico delle domande di concessione del cre¬dito d’imposta per la digitalizzazione:
• in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2016;
• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it).
Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 28.2.2017; rileva l’ordine cronologico di pre¬sentazione.
27.2.2017 Presentazione modelli INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomu¬ni¬tarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate i mo¬¬¬del¬li INTRASTAT:
• relativi al mese di gennaio 2017;
• in via telematica.
I soggetti che, nel mese di gennaio 2017, hanno su¬pe¬ra¬to la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione tri¬me¬stra¬le:
• devono presentare i modelli relativi al mese di gen¬naio 2017, appositamente contrassegnati;
• devono presentare mensilmente anche i suc¬ces¬¬¬si¬vi modelli, per almeno quattro trimestri conse¬cu¬¬tivi.
L’art. 4 co. 4 lett. b) del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha soppresso la presentazione dei modelli INTRASTAT concernenti gli acquisti intracomu¬ni¬tari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da sog¬get¬ti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione euro-pea, a decorrere dagli elenchi relativi al 2017; tuttavia, l’obbligo di presentare tali modelli potrebbe permanere in relazione ai dati statistici.
28.2.2017
Dichiarazione annuale IVA
I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2016:
• necessariamente in forma “separata” (modello IVA 2017);
• esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalen¬dosi degli intermediari abilitati).
Sono state infatti abolite:
• la presentazione della dichiarazione IVA in for¬ma unificata con la dichiarazione dei redditi, entro il termi¬ne previsto per quest’ultima;
• la pre¬sentazione della comunicazione annuale dati IVA.
28.2.2017 Opzione IVA
di gruppo Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi per il 2017 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo devono comunicare l’opzione:
• all’Agenzia delle Entrate;
• mediante la compilazione del nuovo quadro VG della dichiarazione IVA 2017.
È stato infatti abolito l’obbligo di presentare in via tele¬ma¬tica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello IVA 26, entro il 16 febbraio.
28.2.2017 Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA I contribuenti titolari di partita possono regola¬rizzare, me¬diante il rav¬ve¬dimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
• l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2015 (modello IVA 2016 o UNICO 2016);
• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2016.
Possono essere regolarizzate anche le violazioni com¬messe:
• nell’anno 2015, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
• la presentazione delle eventuali dichiarazioni in¬te¬¬grative.
28.2.2017 Contributi INPS Gli imprenditori che hanno iniziato l’attività nel 2016 e che applicano il regime fiscale for¬fettario introdotto dal¬la L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) devo¬no pre¬sentare all’INPS, in via te¬le¬matica, l’apposita dichia¬ra¬zione per fruire del regime contributivo agevo¬lato per il 2017.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del re¬gime agevolato per il 2016, l’agevolazione si appli¬cherà anche nel 2017:
• ove permangano i requisiti;
• salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2017 Premi INAIL Presentazione telematica all’INAIL:
• delle dichiarazioni delle retri¬bu¬zioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017;
• della volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi;
• della domanda di riduzione a favore delle impre¬se artigiane.
28.2.2017 Trasmissione
dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2016 devono co¬municare in via te¬le¬matica all’A¬na-grafe tribu¬taria, di¬rettamente o tramite gli interme¬diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con¬domini in rela¬zione alle spese sostenute dal condominio nel 2016 con riferimento:
• agli interventi di recupero del pa¬tri¬mo¬nio edili¬zio e di riqualificazione energe¬tica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
• all’acquisto di mobili e di grandi elettro¬dome¬sti¬ci, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im¬mobile oggetto di ristrutturazione.
28.2.2017 Trasmissione
dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de¬vono co¬municare in via te¬le¬matica all’Anagrafe tribu¬taria i dati relativi ai bonifici, di¬sposti nell’anno 2016, per il pagamento delle spese per:
• gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
• gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
28.2.2017 Trasmissione
dati mutui I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono co¬municare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di¬rettamente o tramite gli intermediari abilitati:
• i dati relativi all’anno 2016 degli interessi passivi e oneri accessori;
• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
28.2.2017 Trasmissione dati contratti assicurativi Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In¬terscambio Dati (SID):
• i dati relativi all’anno 2016 dei contratti e dei pre¬mi di assicurazione sulla vita, causa morte e con¬tro gli infortuni;
• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
28.2.2017 Trasmissione dati contributi previdenziali Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele¬matica all’Anagrafe tributaria, di¬rettamente o tramite gli in¬termediari abilitati:
• i dati relativi all’anno 2016 dei contributi previ¬denziali ed assisten¬ziali;
• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
28.2.2017 Trasmissione dati previdenza complementare Le forme pensionistiche complementari devono comu¬ni¬care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di¬retta¬mente o tramite gli intermediari abilitati:
• i dati relativi ai contributi di previdenza com¬ple¬mentare versati nell’anno 2016, senza il tramite del sostituto d’imposta;
• in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
28.2.2017
segue Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di¬rettamente o tra¬mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
• alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2016, comprese quelle sostenute negli anni prece-den¬ti, per effetto dei contributi versati;
• ai contributi versati nell’anno 2016, direttamente o tramite un sog¬getto diverso dal sostituto d’im¬posta.
28.2.2017 Trasmissione dati spese funebri I soggetti che svolgono attività di pompe fune¬bri e atti¬vi¬tà connesse de¬vono trasmettere in via telematica al¬l’A¬nagrafe tribu¬taria, di-rettamente o tramite gli interme¬diari abilitati:
• l’ammontare delle spese funebri sostenute in di¬pen¬denza della morte di persone nell’anno 2016, con riferimento a ciascun decesso;
• i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte¬statari del documento fiscale.
28.2.2017 Trasmissione dati spese universitarie Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di¬rettamente o tramite gli intermediari abilitati:
• i dati relativi all’anno 2016 delle spese univer¬si¬ta¬¬rie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e con¬tributi;
• con riferimento a ciascuno studente.
28.2.2017 Trasmissione dati rimborsi spese universitarie I soggetti che erogano rim¬borsi relativi a spe¬se univer¬si¬tarie, diversi dalle Università e dai da¬tori di lavoro, de¬vono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tribu¬taria, di¬rettamente o tramite gli intermediari abilitati:
• i dati dei rimborsi delle spese univer¬sitarie ero¬ga¬ti nell’anno 2016;
• con riferimento a ciascuno studente.
28.2.2017 Credito d’imposta digitalizzazione Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour ope¬ra¬tor devono effettuare, entro le ore 16.00, l’invio tele¬ma¬tico delle domande di concessione del credito d’im¬po¬sta per la digitalizzazione:
• in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2016;
• tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it).
Rileva l’ordine cronologico di presentazione.
28.2.2017 Trasmissione
dati forniture documenti fiscali Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi¬sca¬¬li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co¬mu¬¬¬nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
• i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2016;
• direttamente o avvalen¬dosi degli intermediari abi¬¬¬litati.
28.2.2017 Registrazione cumulativa contratti
di affitto terreni I soggetti che, nel 2016, hanno stipulato contratti di af¬fitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit¬tura pri¬vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
• effettuare la loro registrazione cumulativa;
• versare la relativa imposta.
2.3.2017
segue Registrazione contratti di locazione Le parti contraenti devono provvedere:
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di feb¬bra¬io 2017 e al pagamento della relativa impo¬sta di registro;
• al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2017.
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello RLI”, al posto del “modello 69”.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz¬za¬re il modello “F24 versamenti con elementi identi¬¬fi¬ca¬¬tivi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi co¬di¬ci tributo isti¬tuiti dall’Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.