Circolare Febbraio 2017

1             obbligo di comunicazione dei dati delle fatture – soggetti ob­bli­gati ed esonerati – chiarimenti

Con la circ. 7.2.2017 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’ambito di ap­­plicazione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al nuovo art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dall’art. 4 del DL 193/2016, conv. L. 225/2016 (c.d. “spesometro infrannuale”).

In particolare, l’Agenzia ha individuato alcune ipotesi di esclusione soggettiva dal­l’ob­bligo in argomento.

1.1       quadro normativo

Con decorrenza dal 2017, il nuovo art. 21 del DL 78/2010 ha introdotto, per la ge­ne­ra­lità dei soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicazione periodica dei dati delle fatture emes­se, di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché delle relative variazioni.

La comunicazione deve essere effettuata con periodicità trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Tuttavia, a seguito delle modifiche intervenute con il DL 244/2016, conv. L. 19/2017 (c.d. “milleproroghe”), è stato previsto che, per il solo anno 2017, la comunicazione deb­ba essere effettuata con periodicità semestrale.

1.2       produttori agricoli esonerati

L’unica ipotesi di esonero dall’obbligo comunicativo prevista dal nuovo art. 21 del DL 78/2010 riguarda i produttori agricoli che applicano il regime di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, a condizione che operino nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73.

Produttori agricoli non montani

Con la circ. 1/2017 viene chiarito che i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, non operanti nelle zone montane, sono soggetti all’obbligo co­mu­ni­ca­ti­vo. Tuttavia, in virtù dello speciale regime applicato, sono tenuti a comunicare unica­men­te i da­ti relativi alle operazioni “attive”, ossia i dati delle autofatture emesse dai relativi ces­sionari.

I produttori agricoli che non operano in regime di esonero, invece, effettuano la co­municazione secondo le regole ordinarie.

1.3       soggetti in regime forfettario e “minimi”

A conferma di quanto anticipato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di “Telefisco” del 2.2.2017, la circ. 1/2017 chiarisce che sono esonerati dallo “spesometro infran­nuale” i soggetti che applicano:
•il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
•il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “minimi”).

Tali soggetti, infatti, non addebitano l’IVA in via di rivalsa, non annotano le fatture, non detraggono l’imposta, non effettuano le liquidazioni, né i versamenti IVA, né sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.

1.4       soggetti in regime forfettario ex L. 398/91

Le associazioni sportive dilettantistiche e i soggetti a queste assimilati che applicano il re­gi­me forfettario di cui alla L. 398/91 sono esonerati dall’obbligo di registrazione delle fat­tu­re ricevute nell’ambito delle attività (commerciali o istituzionali) rientranti in tale regime.

Pertanto, ai fini dello “spesometro infrannuale”:
•sono tenuti a comunicare i dati delle fatture emesse;
•sono esonerati dall’obbligo di comunicare i dati delle fatture ricevute nell’ambito delle attività soggette al regime forfettario.

1.5       soggetti che utilizzano il sistema di interscambio

La circ. 1/2017 ha chiarito che anche i soggetti che non hanno optato per il regime opzionale di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 possono fruire della semplificazione le­gata all’utilizzo del Sistema di Interscambio, in base alla quale i dati delle fatture emes­se o ricevute per il tramite di tale piattaforma si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.

Amministrazioni pubbliche

Le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009, nonché le am­ministrazioni autonome, per espressa previsione dell’art. 1 della L. 244/2007, ricevono esclusivamente fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Pertanto, tali soggetti non sono tenuti a comunicare i dati delle fatture ricevute.

Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse (a meno che si tratti di fatture trasmesse sul Sistema di Interscambio).

1.6       operazioni straordinarie

Nelle ipotesi in cui, a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive, il soggetto dante causa risulti estinto, il soggetto avente causa (es. società incorporante o beneficiaria, sog­getto conferitario, ecc.) è tenuto a trasmettere distinte comunicazioni periodiche relative ai:
•dati delle proprie fatture;
•dati delle fatture del soggetto estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
•dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, qua­lo­ra il soggetto dante causa non abbia adempiuto all’obbligo autono­ma­men­te, in quanto i termini di invio non erano ancora trascorsi.

2             esportatori abituali – acquisti effettuati senza applicazione del­l’IVA – SPLAFONAMENTO – MODALITà DI REGOLARIZZAZIONE

In relazione agli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti o importazioni di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 6.2.2017 n. 16, ha confermato che per regolarizzare gli acquisti effettuati senza applicazione dell’IVA oltre i limiti del plafond disponibile (c.d. “splafonamento”), restano valide le tre modalità di regolariz­zazione già indicate nella circ. Agenzia delle Entrate 12.6.2002 n. 50.

Le procedure esperibili, pertanto, sono quelle di seguito descritte.

2.1       VARIAZIONE IN AUMENTO A CURA DEL CEDENTE O PRESTATORE

Con la prima procedura, il cessionario o committente dell’operazione coinvolta:
•richiede al cedente o prestatore di effettuare la variazione in aumento dell’IVA (art. 26 del DPR 633/72);
•versa interessi e sanzioni, anche avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

2.2       EMISSIONE DI AUTOFATTURA E VERSAMENTO DIRETTO DELL’IMPOSTA, DEL­LE SANZIONI E DEGLI INTERESSI

Seguendo la seconda procedura, il cessionario o committente:
•emette autofattura, in duplice esemplare, la quale deve contenere: gli estremi iden­tificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’am­montare che eccede il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata;
•versa imposta e interessi;
•annota l’autofattura nel registro IVA degli acquisti;
•presenta copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, in analogia alla procedura prevista qualora il soggetto passivo IVA non abbia ri­ce­vu­to la fattura dal cedente/prestatore nei termini previsti o la stessa risulti ir­re­go­lare (art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97);
•segue  indica in dichiarazione una posta a debito, pari all’IVA assolta, al fine di evitare di operare una doppia detrazione;
•versa, anche avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 DLgs. 472/97), la sanzione prevista dall’art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.

2.3       EMISSIONE DI AUTOFATTURA E ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA E DEGLI INTERESSI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA

Il cessionario o committente, adottando l’ultima procedura prevista:
•emette autofattura entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto lo splafo­na­men­to; il contenuto del documento è il medesimo già indicato per la procedura precedente;
•assolve l’IVA in sede di liquidazione periodica mediante annotazione, entro il 31 dicembre dell’anno sopra indicato, della maggiore imposta e degli interessi nel registro IVA delle vendite;
•annota l’autofattura nel registro IVA degli acquisti; il soggetto passivo d’imposta, in questo modo, non deve sostenere l’esborso finanziario per l’imposta, in quan­to può assolvere all’IVA ed esercitare il diritto alla detrazione nella medesima liquidazione periodica;
•presenta copia dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
•versa, anche avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), la sanzione prevista dall’art. 7 co. 4 del DLgs. 471/97.

2.4       PRESENTAZIONE DELL’AUTOFATTURA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La risoluzione in esame ha precisato, infine, che la presentazione dell’autofattura al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate può avvenire:
•anche dopo la liquidazione e il versamento dell’imposta e l’esercizio del diritto alla detrazione con l’annotazione dell’autofattura nel registro IVA degli acquisti;
•purché entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA nella quale sono riepilogate le liquidazioni interessate ed è determinata l’imposta per l’anno in cui la violazione è stata regolarizzata.

3             iva di gruppo – adeguamento della disciplina alle novità della leg­ge di bilancio 2017

L’art. 1 co. 27 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ha modificato il re­gi­me dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 co. 3 del DPR 633/72, che consente ai gruppi di imprese di compensare al proprio interno le posizioni debitorie e creditorie delle società partecipanti, secondo le modalità definite con il DM 13.12.79.

Con il DM 13.2.2017, pubblicato sulla G.U. 24.2.2017 n. 46, il suddetto DM 13.12.79, attuativo della disciplina dello speciale regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, è stato adeguato alle modifiche apportate dalla L. 232/2016.

3.1       Principali modifiche al regime dell’iva di gruppo

Le principali modifiche apportate dal DM 13.2.2017 alla disciplina attuativa dell’IVA di gruppo sono le seguenti.

Ampliamento dell’ambito soggettivo

Viene modificato l’art. 2 del DM 13.12.79, estendendo anche alle società di persone la possibilità di aderire alla procedura di gruppo in qualità di controllate.

Verifica del rapporto di controllo

Viene stabilito che, ai fini dell’accesso alla liquidazione di gruppo, si considerano controllate le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote siano possedute per oltre il 50% dall’ente o società controllante almeno a partire dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione (e non più a partire dal 1° gennaio di tale anno).

segue Obblighi formali

Sotto il profilo degli adempimenti formali:
•per l’ente o società controllante viene abrogato l’obbligo di presentare le dichia­razioni IVA annuali delle società controllate;
•per le società controllate viene abrogato l’obbligo di annotare, a margine della liquidazione dell’imposta eseguita nei registri IVA, il trasferimento del saldo alla società controllante.

Modalità di esercizio dell’opzione

Ai sensi del nuovo art. 3 del DM 13.12.79, come sostituito dal DM 13.2.2017, l’esercizio dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo deve essere comunicato dalla con­trol­lante nell’ambito della dichiarazione IVA presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime. Fino al 2016, invece, l’opzione doveva essere comunicata mediante la presentazione del modello IVA 26, entro il 16 febbraio dell’anno di applica­zione del medesimo regime.

Al riguardo, si ricorda che, per il 2017, sono state ritenute valide anche le opzioni eser­ci­tate con il modello IVA 26 (comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10.2.2017).

Durata dell’opzione

Una rilevante novità introdotta con il DM 13.2.2017 riguarda l’efficacia temporale del­l’opzione. Fino al 2016, l’opzione per il regime IVA di gruppo aveva effetto per il solo anno in cui era stata esercitata; a partire dal 2017, invece, l’opzione si considera valida fino a revoca, da esercitarsi secondo le stesse modalità e i medesimi termini stabiliti per la comunicazione dell’opzione.

3.2       efficacia

Le nuove disposizioni di cui al DM 13.2.2017 si applicano a partire dall’anno 2017.

3.3       regime transitorio

L’art. 2 del DM 13.2.2017 stabilisce che le opzioni comunicate mediante il modello IVA 26 entro la scadenza del 16.2.2016 hanno effetto per il solo anno in cui sono state esercitate (cioè il 2016).

Pertanto, i soggetti che intendono continuare ad avvalersi del regime IVA di gruppo, ai sensi del nuovo art. 73 co. 3 del DPR 633/72, sono tenuti a comunicare l’opzione secondo le nuove modalità.

4             RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL’APPALTATORE – NUOVE MODALITÀ DI VERSAMENTO – CHIARIMENTI

Nel corso di “Telefisco” del 2.2.2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chia­ri­menti in merito alle modifiche, introdotte dall’art. 1 co. 36 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), alla disciplina dei versamenti delle ritenute IRPEF/IRES ope­rate dal condominio sui corrispet­tivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:
•effettuate nell’esercizio di impresa;
•oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR (attività commerciale occasionale).

Mediante l’introduzione del co. 2-bis all’art. 25-ter del DPR 600/73, infatti, è stato previ­sto che:
•il versamento delle suddette ritenute è effettuato dal condominio quando l’am­montare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 euro;
•anche qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo, il condominio è co­munque tenuto all’obbligo di versamento entro il 30 giugno ed entro il 20 dicem­bre di ogni anno.

4.1       DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove disposizioni, in vigore dall’1.1.2017, si ap­plicano anche alle ritenute relative al mese di di­cembre 2016; pertanto, solo se le stesse superavano l’importo di 500,00 euro, sussisteva l’obbligo del relativo versa­men­to entro il 16.1.2017.

4.2       DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500,00 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Esempio

Se a gennaio 2017 sono state effettuate ritenute per 400,00 euro e a febbraio 2017 rite­nute per 200,00 euro, entro il 16 del mese successivo (quindi entro il 16.3.2017) de­vo­no essere versate ritenute per 600,00 euro.

4.3       VERSAMENTO IN BASE ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il condominio può, co­mun­­que, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in esame entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, anche se di importo inferiore a 500,00 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni perché:
•detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;
•la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

Adottando la “vecchia” disciplina, infatti, si ha una parziale anticipazione del versa­men­to delle ritenute rispetto alle regole introdotte dalla L. 232/2016, aspetto che non può quindi essere sanzionato.

5             Soggetti delle Regioni MARCHE, LAZIO, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto – Sospensione dei termini per gli adem­pimenti fisca­li e contributivi

Con il DL 9.2.2017 n. 8, in corso di conversione in legge, sono stati previsti nuovi inter­ven­ti in favore delle popolazioni del­le Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016.

Le nuove disposizioni integrano e modificano quelle contenute nel precedente DL 17.10.2016 n. 189, conv. L. 15.12.2016 n. 229, e riguardano in particolare:
•la regolarizzazione della mancata effettuazione e del mancato versamento delle ritenute;
•la possibilità, dall’1.1.2017, di non operare alcune tipologie di ritenute;
•l’ulteriore differimento del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali;
•il termine e le modalità per effettuare gli adempimenti fiscali sospesi.

5.1       TERRITORI interessati

Secondo quanto previsto dal suddetto DL 189/2016, conv. L. 229/2016, le disposizioni in esame riguar­da­no un totale di 131 Comuni, di cui:
•62 Comuni, riguardano quelli colpiti dal sisma del 24.8.2016;
•69 Comuni riguardano, invece, quelli colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016.

Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016

I 62 Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016, riportati nell’Allegato 1 al DL 189/2016 conv. L. 229/2016, riguardano:
•segue  30 Comuni nella Regione Marche: Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Aman­dola (FM); Arquata del Tronto (AP); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Fia­stra (MC); Fiordimonte (MC); Force (AP); Gualdo (MC); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve To­ri­na (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); Sant’Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC);
•10 Comuni nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant’Angelo (RI); Cittareale (RI); Leo­nes­sa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI);
•8 Comuni nella Regione Abruzzo: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Rocca San­ta Maria (TE); Valle Castellana (TE);
•14 Comuni nella Regione Umbria: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant’Anatolia di Narco (PG); Scheg­gino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).

Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016

I 69 Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016, riportati nell’Allegato 2 al DL 189/2016, conv. L. 229/2016, riguardano invece:
•57 Comuni nella Regione Marche: Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto d’Esi (AN); Cin­goli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esana­toglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Mon­te­leone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Pe­triolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smeril­lo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC);
•5 Comuni nella Regione Lazio: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI);
•6 Comuni nella Regione Abruzzo: Campli (TE); Castelli (TE); Civitella del Tron­to (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo;
•1 Comune nella Regione Umbria: Spoleto (PG).

5.2       Soggetti interessati

Per effetto del DL 189/2016, conv. L. 229/2016, la sospensione si applica nei confronti dei sog­get­ti residenti, o aventi la sede legale od operativa:
•nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma;
•alla data, rispettivamente, del 24.8.2016 o del 26.10.2016.

In relazione ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni in esame si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichia­rino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azien­da, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

5.3       sospensione dei Versamenti fiscali

Per effetto del DL 8/2017, la sospensione dei versamenti fiscali riguarda quelli scadenti nel periodo compreso:
•tra il 24.8.2016 e il 30.11.2017 (prima 30.9.2017), in relazione ai suddetti Comuni di cui all’Allegato 1;
•tra il 26.10.2016 e il 30.11.2017 (prima 30.9.2017), in relazione ai suddetti Co­mu­ni di cui all’Alle­gato 2.

Versamenti già effettuati

Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.

Ritenute

In generale, la sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono es­se­re operate e versate dai sostituti d’imposta.

In caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare i versamenti delle predette rite­nute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, rela­tivo alla non punibilità per forza maggiore.

Il DL 189/2016, conv. L. 229/2016, come modificato dal DL 8/2017, ha però stabilito che:
•i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei suddetti Comuni, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dall’1.1.2017 e fino al 30.11.2017;
•la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73;
•nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le suddette disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati, come sopra indicato;
•quanto già versato non può comunque essere rimborsato.

Il DL 189/2016, conv. L. 229/2016, come modificato dal DL 8/2017, ha inoltre stabilito che la mancata effettuazione e il mancato versa­mento delle ritenute effettuate, a partire dal 24.8.2016 e fino al 19.10.2016 (per i soggetti residenti nei Comuni di cui al suddetto Allegato 1), ovvero a partire dal 26.10.2016 e fino al 18.12.2016 (per i soggetti residenti nei Comuni di cui al suddetto Allegato 2), possono essere regolarizzati entro il 31.5.2017, senza applicazio­ne di san­zioni e interessi.

Effettuazione dei versamenti sospesi

Il DL 189/2016, conv. L. 229/2016, aveva previsto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati, nei confronti di tutti i soggetti interessati, sarebbe avvenuta:
•senza applicazione di sanzioni e interessi;
•anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari im­por­to, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospen­sione;
•secondo modalità e termini che sarebbero stati stabiliti con decreto del Ministro del­l’Economia e delle Finanze.

Il DL 8/2017 stabilisce invece che la ripresa della riscossione dei tributi non versati, comprese le ritenute, nei confronti di tutti i soggetti interessati, avverrà:
•senza applicazione di sanzioni e interessi;
•entro il 16.12.2017.

Effettuazione dei versamenti dovuti per il 2018

Il DL 8/2017 ha inoltre stabilito che i titolari di reddito d’impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, effettuano il versamento dei tributi dovuti per il periodo dall’1.1.2018 al 31.12.2018:
•segue  in un’unica soluzione;
•entro il 16.12.2018.

Richiesta di finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi

Per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30.11.2017, nonché per i tributi dovuti nel periodo dall’1.12.2017 al 31.12.2017 e nell’anno 2018, il DL 8/2017 prevede che i titolari di reddito d’impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, po­tran-no chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.

5.4       sospensione degli altri adempimenti fiscali

Per effetto del DL 189/2016, conv. L. 229/2016, come modificato dal DL 8/2017, anche la sospensione degli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, riguarda quelli scadenti nel periodo compreso:
•tra il 24.8.2016 e il 30.11.2017 (prima 30.9.2017), in relazione ai suddetti Comuni di cui all’Allegato 1;
•tra il 26.10.2016 e il 30.11.2017 (prima 30.9.2017), in relazione ai suddetti Comuni di cui all’Alle­gato 2.

Effettuazione degli adempimenti sospesi

Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, oggetto di sospensione dovranno es­sere effettuati entro il 31.12.2017.

5.5       sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

Si ricorda che il DL 189/2016, conv. L. 229/2016, ha inoltre disposto la sospensione dei termini:
•relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assisten­ziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (premi INAIL);
•in scadenza nel periodo dal 24.8.2016 al 30.9.2017, in relazione ai suddetti Comuni di cui all’Allegato 1;
•ovvero in scadenza nel periodo dal 26.10.2016 al 30.9.2017, in relazione ai sud­detti Comuni di cui all’Allegato 2.

Versamenti già effettuati

Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.

Effettuazione degli adempimenti sospesi

Gli adempimenti e i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati:
•entro il 30.10.2017;
•senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ot­to­bre 2017.

6             contributi agli investimenti delle pmi (c.d. “nuova sabatini”) – no­vi­tà della legge di bilancio 2017 – disposizioni attuative

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il DM 16.2.2017 e le circ. 15.2.2017 n. 14036 e 24.2.2017 n. 17677, ha fornito le disposizioni attuative relative alla disciplina della c.d. “Nuova Sabatini”, di cui all’art. 2 del DL 69/2013, conv. L. 98/2013, come modificata dalla L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).

Sul sito del Ministero sono state, inoltre, rese disponibili le prime FAQ in relazione al contributo maggiorato del 30% previsto per i beni di “Industria 4.0” (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).

6.1       nozione di investimenti

Il Ministero precisa che:
•per “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli allegati 6/A e 6/B alla circ. 14036/2017 (l’allegato 6/A è stato sostituito dalla circ. 17677/2017);
•segue  per “investimenti ordinari”, si intendono gli investimenti di cui all’art. 5 del DM 25.1.2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Qualora gli investimenti dichiarati da una impresa come “investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” non siano tali, non possono essere ammessi come “investimenti ordinari” e non sono, quindi, agevolabili.

6.2       agevolazione concedibile

L’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via con­ven­­zionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale al­l’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al:
•2,75%, per gli investimenti ordinari;
•3,575% (maggiorazione del 30%), per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

6.3       nuova modulistica e presentazione delle domande

Sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it) sono disponibili i nuovi schemi di domanda e di dichiarazione, nonché l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

Le imprese possono presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato, a partire dall’1.3.2017, utilizzando il nuovo modulo di domanda la cui versione “.pdf mo­du­li” è disponibile nella sezione dedicata del sito internet del Ministero.

Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

6.4       ambito applicativo

Le disposizioni di cui alla circ. 15.2.2017 n. 14036 si applicano:
•a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle re­la­tive agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pe­sa­tu­ra dei rifiuti, presentate a partire dall’1.3.2017;
•alle domande presentate prima dell’1.3.2017, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

7             CREDITO D’IMPOSTA PER investimenti nel mezzogiorno – modifiche alla disciplina

L’art. 7-quater del DL 29.12.2016 n. 243, conv. L. 27.2.2017 n. 18, ha modificato la disci­plina del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 co. 98 – 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di sta­bilità 2016).

7.1       determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è ora attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto:
•per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l’inten­sità massima dell’aiuto è pari al:
•45% dell’equivalente sovvenzionale lordo (ESL), per le piccole imprese;
•35% dell’equivalente sovvenzionale lordo (ESL), per le medie imprese;
•25% dell’equivalente sovvenzionale lordo (ESL), per le grandi imprese;
•per le Regioni Abruzzo e Molise, l’intensità massima dell’aiuto è pari al:
•30% dell’equivalente sovvenzionale lordo (ESL), per le piccole imprese;
•20% dell’equivalente sovvenzionale lordo (ESL), per le medie imprese;
•10% dell’equivalente sovvenzionale lordo (ESL), per le grandi imprese.

Il calcolo dell’agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non è più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta, ma la quota del costo complessivo deve essere considerata al lordo.

segue Costo massimo

La quota massima di costo complessivo dei beni agevolabili è pari, per ciascun progetto di investimento, a:
•3 milioni di euro (in luogo dei precedenti 1,5 milioni), per le piccole imprese;
•10 milioni di euro (in luogo dei precedenti 5 milioni), per le medie imprese;
•15 milioni di euro, per le grandi imprese.

7.2       cumulabilità

Viene soppresso il divieto di cumulo inizialmente previsto dalla norma agevolativa.

Il credito d’imposta è quindi cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, soltanto se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.

8             CREDITO D’IMPOSTA PER investimenti in attività di RICERCA E SVILUPPO – chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con le ris. 14.2.2017 n. 19 e 20.2.2017 n. 21, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

8.1       brevetti acquistati in lotto da società fallita

Nel caso affrontato dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2017 n. 19, una società, che svol­ge attività di ricerca e sviluppo, ha acquistato da una società fallita un lotto comprensivo di brevetti per invenzione e modelli di utilità, di marchi e disegni.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
•sono agevolabili i brevetti per invenzione e per modelli di utilità, rientrando tra le privative industriali agevolate, ma non i marchi e i disegni;
•sono ammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per l’acquisizione di privative da soggetti terzi, anche da un fallimento di altra società;
•non conoscendo il costo di acquisto dei singoli beni ricompresi nel lotto, si po­treb­be adottare quale criterio di ripartizione quello fondato sull’incidenza per­cen­tuale del valore normale del singolo bene rispetto al valore normale complessivo del lotto di beni acquistato;
•gli investimenti realizzati dalla società fallita non possono essere imputati ai fini del calcolo della media di riferimento della società istante.

8.2       prototipi costruiti da terzi

Nel caso affrontato dalla ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2017 n. 21, la società istante, insieme ad altri soggetti di un’associazione temporanea di scopo (ATS), ha sviluppato l’attività di ricerca con la realizzazione di un prototipo dimostratore destinato agli esperi­menti tecnologici. In particolare, la società riferisce di essersi occupata dei “componenti di controllo supervisione e diagnostica”, dei quali ha eseguito la progettazione, e di averne affidato lo sviluppo (vale a dire, la costruzione) a soggetti terzi sulla base delle specifiche tecniche e funzionali elaborate.

Per quanto concerne il costo dei singoli prototipi realizzati da soggetti terzi, secondo l’Agenzia delle Entrate:
•ove il rapporto con i soggetti terzi sia stato improntato ad attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla realizzazione di componenti nuovi, i costi sono ricon­du­ci­bi­li all’art. 3 co. 6 lett. c) del DL 145/2013 (ricerca “extra muros”) e sono age­vo­la­bi­li al 50%;
•ove l’interpellante abbia sostenuto costi per competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori, anche acquisite da fonti esterne, limitandosi poi ad adattarle alle esigenze del progetto, i costi sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013 e sono agevolabili al 25%.

segue Documentazione

In mancanza di contratti stipulati con i soggetti terzi, i relativi costi dovranno essere adeguatamente supportati da altri documenti, quali proposte e/o ordini di acquisto e relative fatture.

Inoltre, il contribuente, al fine di dimostrare la componente relativa all’attività di ricerca e sviluppo di dette prestazioni, è tenuto ad acquisire anche una relazione sottoscritta dai soggetti terzi commissionari concernente le attività svolte nel periodo d’imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

9             credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza – modalità e termini di presentazione delle domande

Con il DM 6.12.2016, pubblicato sulla G.U. 22.12.2016 n. 298, sono state definite le dispo­si­zioni attuative del credito d’imposta per le spese per sistemi di video­sorve­glianza e allarme, di cui all’art. 1 co. 982 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di sta­bilità 2016).

In attuazione dell’art. 3 co. 1 del suddetto DM 6.12.2016, con il provv. 14.2.2017 n. 33037, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande per fruire del credito d’imposta in esame.

9.1       ambito applicativo

L’agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese dirette alla prevenzione di at­ti­vità criminali, sostenute nell’anno 2016:
•per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
•nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Le suddette spese sono ammissibili al credito d’imposta a condizione che siano soste­nu­te in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro auto­nomo.

Per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il cre­di­to d’imposta è ridotto del 50%.

9.2       dati da comunicare

Per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta in relazione alle spese agevolabili sostenute nel­l’anno 2016, i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
•il proprio codice fiscale;
•il codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
•il numero, la data e l’importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’IVA, specifi­cando se la fattura è relativa all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

9.3       presentazione delle domande

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i suddetti soggetti devono inoltrare un’ap­posita istanza all’Agenzia delle Entrate:
•in via telematica, direttamente o mediante gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.);
•nel periodo dal 20.2.2017 al 20.3.2017;
•utilizzando, per la compilazione e la trasmissione della stessa, il software de­no­mi­nato “Creditovideosorveglianza”, disponibile gra­tui­ta­mente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per ogni istanza, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta per attestare l’av­ve­nuto ricevimento.

Presentazione di più istanze

Nel­l’i­potesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, è ritenuta valida l’ultima istanza pre­sentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

9.4       credito d’imposta spettante

L’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 15 milioni di euro) e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente ri­chie­sto, determina la percen­tua­le massima del credito d’imposta spettante a ciascun sog­getto.

Tale percentuale è comunicata con provvedimento della stessa Agenzia, da ema­narsi entro il 31.3.2017.

Divieto di cumulo

Il credito d’imposta in commento non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fisca­le aventi ad oggetto le medesime spese.

9.5       utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta:
•deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016;
•è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del­l’Agenzia delle Entrate concernente l’individuazione della percentuale di uti­liz­zo del credito d’imposta medesimo; a tal fine, il modello F24 deve essere presenta­­to esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entra­te, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
•in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro auto­nomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte do­vu­te in base alla dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei perio­di d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

9.6       controlli

L’Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.

10           Scioglimento di società cooperativa per atto dell’autorità di vigilanza – Adempimenti dichiarativi

Con la ris. 1.2.2017 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato gli adempimenti di­chia­ra­tivi da porre in essere per effetto dello scioglimento della società cooperativa disposto dall’autorità di vigilanza, a norma dell’art. 2545-septiesdecies c.c.

In base a tale disposizione, infatti, l’autorità di vigilanza, con apposito provvedimento, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. In caso di liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

10.1      Unicità del periodo di liquidazione

Nel caso di scioglimento della società cooperativa per atto dell’autorità di vigilanza, l’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’art. 183 del TUIR, in materia di liquidazione coatta amministrativa, qualora si dia luogo alla liquidazione ai sensi del co. 2 del suddetto art. 2545-septiesdecies c.c.

Pertanto, l’intero periodo del procedimento di liquidazione, indipendentemente dalla sua durata, costituisce un unico periodo d’imposta ed è possibile presentare un’unica dichiarazione dei redditi.

10.2      Assimilazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa

L’equiparazione tra la procedura in esame e il procedimento di liquidazione coatta amministrativa è basata sulle seguenti considerazioni:
•segue  esiste una norma statale (contenuta nell’art. 1 della L. 400/75) di espresso rinvio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
•in entrambi i procedimenti, ricorre la figura del commissario liquidatore, la cui nomina viene disposta dall’autorità governativa ovvero richiesta dai creditori e altri soggetti interessati.

Nell’ambito della procedura di liquidazione delle società cooperative in esame, inoltre, non sussiste, ad avviso dell’Agenzia, l’opportunità di imporre la presentazione della di­chia­ra­zio­ne dei redditi in ciascun periodo d’imposta; tale esigenza è, infatti, ricon­ducibile ai possibili fini dilatori ed elusivi perpetrabili per mezzo di un lungo procedimento di liquidazione ordinaria, i quali, invece, non sarebbero riscontrabili con riferimento ad una liquidazione condotta da appositi organi di nomina amministrativa, sottoposti a specifici controlli.

11           dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal canone RAI – approvazione del Nuovo modello

Con il provv. 24.2.2017 n. 39345, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva che i titolari di utenza elettrica per uso domestico devono presentare al fine di evitare l’addebito del canone RAI nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.

Sono state altresì approvate le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

11.1      Modifiche al quadro B

Viene modificato il quadro B del modello, mediante il quale deve essere resa la di­chiarazione con cui il titolare di utenza elettrica comunica che il canone RAI non deve essere addebitato in quanto è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui deve comunicare il codice fiscale.

L’erede può compilare questo quadro per dichiarare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a se stesso o ad altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza elettrica non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto. È il caso, ad esempio, in cui non ci sono familiari coabitanti del deceduto e l’erede non coabitante è titolare di altra utenza elettrica residenziale su cui è dovuto il canone.

Campo “Data inizio”

Nello specifico, è stato introdotto il campo “Data inizio”, nel quale deve essere indicata la data da cui ricorrono i presupposti che si stanno attestando (ad esempio, la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica dell’intestatario dell’utenza elettrica, come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento).

Nel caso di dichiarazione presentata da un erede, nel campo “Data inizio” deve essere indicata la data del decesso.

Le istruzioni al nuovo modello precisano che la “data inizio” non può essere successiva alla data di sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva e che, se il presupposto attestato ricorre da date precedenti il 1° gennaio dell’anno di presentazione, nel campo “data inizio” può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.

Validità della dichiarazione resa mediante il quadro B

Le istruzioni al quadro B del modello chiariscono che, sebbene tale dichiarazione possa essere presentata in qualunque momento dell’anno, la stessa ha effetto, ai fini della de­ter­minazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati.

Nello specifico:
•se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre, il canone non è dovuto a partire dal semestre medesimo (pertanto, se i presupposti ricorrono dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno);
•segue  se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non è dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno;
•se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non è dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.

11.2      introduzione del quadro C

Qualora vengano meno i presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa (es. in caso di successivo acquisto di un apparecchio TV), occorre tempesti­va­men­te presentare un’apposita dichiarazione di variazione dei presupposti, con effetto dal mese in cui è presentata.

A tal fine, nel nuovo modello è stato introdotto l’apposito quadro C, isolando, rispetto al vecchio modello, tali informazioni dai quadri A e B.

11.3      validità del vEcchio modello

Viene previsto un periodo transitorio, fino al 25.4.2017, in cui è possibile utilizzare anche il “vecchio” modello di dichiarazione sostitutiva, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016 n. 45059, come modificato dal provv. 21.4.2016 n. 58258.

12           Agevolazione per la piccola proprietà contadina – APPLICABILITÀ AI PROPRIETARI DI MASI CHIUSI

Nella ris. 1.2.2017 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di titolari di masi chiusi, di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17.

12.1      Agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Si ricorda che il beneficio in parola, come disciplinato dall’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009, consente di agevolare i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze, applicando:
•l’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro;
•l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200,00 euro;
•l’imposta catastale ordinaria (1%).

L’agevolazione opera a condizione che il trasferimento avvenga a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previ­den­ziale ed assistenziale.

12.2      Applicabilità ai proprietari di masi chiusi

L’art. 1 co. 906 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina trovino applicazione anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28.11.2001 n. 17.

12.3      Qualifica del proprietario del maso chiuso

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell’agevolazione per la piccola proprietà contadina agli acquisti di terreni agricoli operati da proprietari di masi chiusi prescinde dalla qualifica di IAP o coltivatore diretto in capo all’acquirente.

La legge di stabilità 2016, infatti, ha richiesto, in tal caso, requisiti soggettivi diversi rispetto a quelli “ordinari” previsti per la piccola proprietà contadina “classica”.