L’art. 4 co. 1 e 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con riguardo ai soggetti passivi IVA e a partire dal 2017:
- ha innovato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), stabilendo nuove regole per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuova versione dell’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
- ha introdotto l’obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122).
Il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214 ha approvato, a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018:
- la nuova versione del modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni perio-diche IVA (d’ora in avanti “Comunicazione”);
- le istruzioni per la sua compilazione;
- le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica dei dati.
2 SOGGETTI OBBLIGATI alla comunicazione
L’art. 21-bis co. 1 e 3 del DL 78/2010 individua i soggetti obbligati e quelli esonerati dalla presentazione della Comunicazione.
I soggetti obbligati sono tenuti all’adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito.
2.1 SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis co. 1 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA, ossia:
- gli esercenti attività d’impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- gli esercenti arti e professioni (art. 5 del DPR 633/72).
A titolo esemplificativo sono tenuti all’adempimento, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:
- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti e professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72.
2.2 SOGGETTI ESONERATI
Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell’art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA:
- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA,
- o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,
purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
2.2.1 Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA
Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in base alle istruzioni al Modello IVA 2018 per il 2017:
- i soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex 10 del DPR 633/72;
- i soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all’art. 36-bis del DPR 633/72, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del DL 331/93) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”), di cui all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 co. 6 del DPR 633/72, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. “rappresentante fiscale leggero” (art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 331/93), avendo effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni della L. 16.12.91 398 (es. associazioni sportive dilettantistiche ed enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies del DPR 633/72 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (sistema del “Mini one stop shop”, in sigla “MOSS”).
2.2.2 Soggetti esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA
Sono esonerati dall’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA, a titolo esemplificativo:
- i soggetti che, nel corso del periodo d’imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex 10 del DPR 633/72 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n. 11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. “regime forfetario”), di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “contribuenti minimi”), di cui all’art. 27 co. 1 – 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
L’obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL nuovo MODELLO
Il nuovo modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214, si compone:
- del frontespizio;
- di un modulo, composto dal quadro VP denominato “Liquidazioni periodiche IVA”, in cui devono essere riportati il periodo di riferimento e i dati richiesti per ciascuna liquidazione periodica IVA.
3.1 FRONTESPIZIO
Il frontespizio presenta due facciate:
- la prima facciata riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196;
- la seconda facciata contiene:
- alcuni dati generali (es. anno d’imposta al quale si riferisce la Comunicazione, partita IVA del contribuente, codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente, ecc.);
- la firma del contribuente (ovvero del suo rappresentante legale o negoziale o di un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA);
- l’impegno alla presentazione telematica, da compilare e sottoscrivere a cura dell’incaricato alla trasmissione della Comunicazione.
3.2 quadro vp
Il quadro VP contiene 14 righi:
- VP1: periodo di riferimento (mese o trimestre) a cui si riferisce ciascun modulo della Comunicazione e altre caselle da compilare in relazione a situazioni particolari (subfornitori, eventi eccezionali e operazioni straordinarie);
- VP2: totale delle operazioni attive (al netto dell’IVA);
- VP3: totale delle operazioni passive (al netto dell’IVA);
- VP4: IVA esigibile;
- VP5: IVA detratta;
- VP6: IVA dovuta o a credito;
- VP7: debito del periodo precedente se non superiore a 25,82 euro;
- VP8: credito del periodo precedente;
- VP9: credito dell’anno precedente;
- VP10: versamenti auto UE;
- VP11: crediti d’imposta;
- VP12: interessi dovuti per liquidazioni trimestrali;
- VP13: acconto dovuto (ammontare e codice relativo al metodo utilizzato per determinarlo);
- VP14: IVA da versare o a credito.
l soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto per ogni liquidazione d’imposta; pertanto:
- i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente compilano tre moduli VP per ogni Comunicazione (un modulo per ciascun mese compreso nel trimestre di riferimento);
- i soggetti che liquidano l’imposta trimestralmente compilano un solo modulo VP per ogni Comunicazione.
3.2.1 Contribuenti con liquidazione trimestrale per opzione
I contribuenti che eseguono le liquidazioni trimestrali per opzione devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del pro rata).
Tuttavia, resta fermo che il versamento dell’IVA dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di conguaglio annuale, entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale. Pertanto, tali contribuenti, nella Comunicazione relativa al quarto trimestre, non devono compilare i righi VP11, VP12 e VP14.
3.2.2 Contribuenti con contabilità separate
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla presentazione della Comunicazione, i dati di quest’ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.
3.2.3 Liquidazione IVA di gruppo
Nel caso di liquidazione IVA di gruppo, sia l’ente o la società commerciale controllante che gli enti o le società commerciali controllati che vi partecipano, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni.
L’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una Comunicazione per il gruppo.
3.2.4 Metodo di determinazione dell’acconto IVA
La nuova versione del modello di Comunicazione prevede la casella “Metodo” (rigo VP13) che deve essere compilata indicando uno dei seguenti codici relativi al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA:
- “1” per il metodo storico;
- “2” per il metodo previsionale;
- “3” per il metodo analitico-effettivo;
- “4” per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.
4 MODALITà E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Di seguito si riportano le modalità e i termini di presentazione della Comunicazione, in relazione alle liquidazioni IVA relative al 2018.
4.1 MODALITà DI PRESENTAZIONE
La Comunicazione, debitamente sottoscritta dal contribuente (ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale o da un altro soggetto dichiarante indicato nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA), deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
- direttamente dal soggetto passivo IVA;
- oppure tramite gli intermediari abilitati, quali dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori legali, CAF-imprese, ecc., comprese le società del gruppo (art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98).
La presentazione della Comunicazione può avvenire utilizzando:
- il software di compilazione “Ivp18” (e il relativo software di controllo) reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: Home > Imprese ovvero Professionisti ovvero Intermediari > Comunicazioni > IVA > Liquidazioni periodiche Iva;
- altri software, reperibili sul mercato, purché il risultato ottenuto sia conforme alle regole fissate dalle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate.
Di seguito si descrive, brevemente, la procedura da seguire qualora si utilizzi il software di compilazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il software, eseguibile attraverso l’apposito link presente nella pagina web dedicata alla Comunicazione, pone una serie di domande all’utente in modo da determinare la struttura del modello.
Una volta ultimata la compilazione della Comunicazione, il software predispone un file che deve essere firmato digitalmente utilizzando uno di questi tre sistemi alternativi:
- un certificato di firma qualificata rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta;
- il servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
La trasmissione telematica della Comunicazione può avvenire:
- utilizzando la funzione di trasmissione delle Comunicazioni disponibile nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”;
- utilizzando uno dei canali di interazione con il Sistema di interscambio già accreditati per la fatturazione elettronica;
- accreditando un canale di interazione specifico per la trasmissione delle Comunicazioni e dei Dati fattura.
Si precisa che, prima di procedere all’invio, è possibile verificare i file predisposti utilizzando l’apposito software di controllo, disponibile anche all’interno dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
4.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE
La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre.
Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo.
La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per disposizione di legge).
4.2.1 Soggetti passivi IVA che liquidano l’IVA mensilmente
I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.
Liquidazione IVA | Scadenza |
Gennaio 2018 | 31.5.2018 |
Febbraio 2018 | |
Marzo 2018 | |
Aprile 2018 | 1.10.2018 (ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) |
Maggio 2018 | |
Giugno 2018 | |
Luglio 2018 | 30.11.2018 |
Agosto 2018 | |
Settembre 2018 | |
Ottobre 2018 | 28.2.2019 |
Novembre 2018 | |
Dicembre 2018 |
4.2.2 Soggetti passivi IVA che liquidano l’IVA trimestralmente
I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.
Trimestre solare | Scadenza |
I trimestre 2018 (gennaio-marzo) | 31.5.2018 |
II trimestre 2018 (aprile-giugno) | 1.10.2018 (ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell’art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica) |
III trimestre 2018 (luglio-settembre) | 30.11.2018 |
IV trimestre 2018 (ottobre-dicembre) | 28.2.2019 |
4.3 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA
La trasmissione tempestiva della Comunicazione è comprovata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta è resa disponibile al soggetto passivo IVA:
- nel proprio Cassetto fiscale;
- nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce quelle precedenti.
5 MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI ACQUISITI E CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le valutazioni riguardanti la coerenza dei dati della Comunicazione con:
- la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010);
- i versamenti dell’imposta.
Il soggetto passivo, qualora dai controlli eseguiti emerga un risultato diverso da quello indicato nella Comunicazione, è informato dell’esito al fine di consentirgli:
- di fornire i chiarimenti necessari, ovvero di segnalare all’Agenzia delle Entrate dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati;
- di versare l’imposta dovuta avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative.
6 correzione di eventuali errori od omissioni nelle comuni-cazioni
È possibile correggere errori od omissioni presentando una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale (si veda la ris. Agenzia delle Entrate 27.7.2017 n. 104).
Le istruzioni al Modello IVA 2018 per il 2017, in particolare, prevedono che il quadro VH debba essere compilato solo qualora si intenda:
- inviare,
- integrare,
- correggere,
i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Le predette istruzioni precisano, inoltre, che:
- se è compilato il quadro VH vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di integrazione o correzione;
- se l’invio, l’integrazione o la correzione comporta la compilazione senza dati del quadro VH (per esempio, in quanto il risultato delle liquidazioni è pari a zero), occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”;
- se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano tra quelli da indicare nel quadro VH, quest’ultimo non deve essere compilato.
7 SANZIONI
L’omessa, incompleta o infedele trasmissione della Comunicazione è punita con la sanzione ammini-strativa da 500,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).
La suddetta sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro) se il soggetto passivo IVA, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, effettua:
- la trasmissione della Comunicazione non presentata in precedenza;
- oppure la trasmissione corretta dei dati, a fronte di una precedente Comunicazione errata.